STUDIO NOTAIO TERRACINA

UNA SENTENZA PUÒ TRASFERIRE UN IMMOBILE IN SEDE DI SEPARAZIONE?

ORDINANZA 3089/2020 RIMETTE ALLE SEZIONI UNITE: BENVENUTI SU SCHERZI A PARTE

Può una sentenza trasferire diritti reali immobiliari?

La risposta è sì, naturalmente. Tra gli atti (portanti trasferimenti di diritti immobiliari) soggetti a trascrizione ci sono le sentenze.
È previsto dalla legge.

Le sentenze e gli atti notarili possono (e devono) essere trascritti.

Come infatti previsto dalla legge, e ribadito più volte dalla giurisprudenza, per l’accesso di un atto nei pubblici registri immobiliari serve il controllo di un pubblico ufficiale: il giudice o il notaio.

La recentissima Cassazione1202/2020 ha appena decretato che, in caso di negoziazione assistita, se l’oggetto di trasferimento sono immobili è indispensabile l’autentica notarile: non è sufficiente il controllo di legalità degli avvocati.

Quindi, un verbale di #separazione portante trasferimento immobiliare, se omologato dal giudice, può essere trascritto, perché esiste il vaglio di un pubblico ufficiale.

Il verbale di separazione, peraltro, deve contenere tutte le menzioni contenute in un atto notarile, trattandosi di un atto negoziale ( sia pur omologato dal giudice) e non di una sentenza.
Pertanto molti giudici si rendono conto che il trasferimento immobiliare, per essere valido ed efficace, richiede dei controlli ed una tecnica contrattuale che sono tipicamente notarili, e per evitare pasticci e responsabilità, giustamente, preferiscono che il verbale omologato porti solo l’obbligo di trasferimento, lasciando l’atto di trasferimento a chi fa questo mestiere, cioè al notaio.

Fin qui tutto chiaro.

Ma arriva una corte d’Appello a proporre una interessante teoria: a seguito del dl #78/2010, che ha introdotto l’obbligo di attestare la conformità catastale dell’immobile a pena di nullità dell’atto, non sarebbe più possibile , perché addirittura nullo, il trasferimento “giudiziale” degli immobili in sede di accordi di separazione o divorzio: sarebbe necessario l’atto notarile.

E qui comincia la prima grande confusione dell’ordinanza: all’inizio afferma addirittura che, secondo la Corte d’Appello, le sentenze ( LE SENTENZE!!) non potrebbero contenere trasferimenti di immobili.

Poi, in finale, parla invece di verbali di separazione ( quindi atti negoziali) omologati.
Ora, dal punto del mio interesse di notaio posso trovare apprezzabile una tesi che nega la possibilità di un trasferimento negoziale senza notaio; ma affermare che una sentenza non possa essere traslativa di diritti reali immobiliari non è assolutamente sostenibile; e che la Cassazione confonda verbale omologato e sentenze è preoccupante.

Ma questo è il meno.
Proseguendo la confusione aumenta ancora.

L’ordinanza afferma testualmente che “ una disciplina legata alla medesima ratio è contenuta nella legge sulla negoziazione assistita, BENCHÈ NON APPLICABILE AI CONFLITTI FAMILIARI”
Ma come non applicabile ai conflitti familiari? La negoziazione assistita è terreno privilegiato per separazioni o divorzi !

Ma non è finita. L’ordinanza riporta il testo dell’articolo sulla negoziazione assistita, riportando anche il comma per cui, in caso di trasferimenti immobiliari, allora è necessaria l’autentica di un pubblico ufficiale.
Cioè del notaio, come appunto affermato dalla recentissima Cassazione 1202/2020.

Ma incredibilmente l’ordinanza conclude, in contrasto con la lettera della legge e con tutta la giurisprudenza, che nella negoziazione assistita non sembra che serva il notaio!

E rimette alle Sezioni Unite. Ma rimette cosa?

Non si capisce: prima si dubita che una sentenza possa trasferire un immobile, perché non basta il giudice (!) serve il notaio; poi si conclude che nella negoziazione assistita non serve il notaio perché bastano gli avvocati!
Insomma il giudice è posto sul gradino più basso!

Cosa diranno le Sezioni Unite? Che siamo su Scherzi a Parte?

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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