STUDIO NOTAIO TERRACINA

TIRO AL BERSAGLIO… AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ!

È il timore espresso dal Professor Marco Cian, durante il primo incontro del “ Corso di Alta specializzazione in diritto commerciale” avente ad oggetto il nuovo codice della crisi d’impresa.

L’impressione che si ha, esaminando le norme sull’argomento, in vigore da marzo di quest’anno, è una volontà di inasprimento dei doveri degli amministratori, con importanti ricadute sul loro ruolo e funzione.

Vediamo quali sono questi doveri.

L’articolo 2086 cc, al secondo comma, prevede testualmente:

“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

In primo luogo c’è il dovere di predisporre l’adeguatezza degli assetti. Prima era espressamente previsto solo per le spa, ora è obbligatorio per tutte le società, anche SrL e società di persone.
È vero che questo dovere probabilmente discendeva già dai principi, ma l’averlo testualmente previsto potrebbe portare, secondo il professore, ad un irrigidimento dell’interpretazione a danno degli amministratori.

Come?

In primo luogo ci potrebbe essere una responsabilità per aggravamento di una crisi non rilevata in tempo, o non fronteggiata adeguatamente, per inadeguatezza degli assetti.

In particolare si paventa il rischio addirittura di una responsabilità penale: il reato di bancarotta semplice è integrato se l’ amministratore ha concorso a cagionare o peggiorare il dissesto per inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

E l’articolo 2086 impone l’obbligo di adottare assetti organizzativi adeguati! Se si dimostra la loro inadeguatezza, e che ciò ha peggiorato il dissesto…

Ma non basta! La norma prevede l’obbligo di assetti organizzativi ANCHE per rilevare la crisi.
Significa che devono essere adottati anche per altre finalità?
Per esempio per garantire l’efficienza della produzione?
In altre parole, se l’amministratore per questioni di risparmio non adotta assetti adeguati per salvaguardare l’efficienza produttiva, e ciò causa un danno ( senza arrivare alla crisi), l’amministratore sarà responsabile ex 2086?

Potrà quindi essere revocato per giusta causa?
Può esserci denuncia al Tribunale per gravi irregolarità, ora prevista anche per le SrL?

Probabilmente no, queste scelte dovrebbero rientrare nella discrezionalità degli amministratori nel gestire il rischio di impresa: ma non possono escludersi interpretazioni diverse.

E poi: Chi decide se gli assetti sono adeguati? Si può contestare ex post?

In caso di fallimento, poi, possiamo scommetterci che ci sarà contestazione di aver adottato assetti adeguati.

Infine, che natura ha questo dovere?
Il dovere ha natura contrattuale verso la società, extracontrattuale verso i terzi perché dipende dall’inquadramento della responsabilità degli amministratori.

Naturalmente questo è un dovere permanente, che afferisce alla situazione pre- crisi, in quanto volto a prevenirla.

E durante la crisi?
Si aggiungono altri doveri… li vedremo prossimamente.

Dott. Valeria Terracina

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