Covid19
Il decretolegge #23/2006, convertito nella legge #40/2006, detta una serie di misure urgenti e proroga dei termini per il periodo dell’emergenza sanitaria.
Una disposizione che mira ad agevolare le imprese in crisi è l’articolo 6, che prevede la sospensione ex lege, per l’esercizio in corso, dell’obbligo per le società di capitali di ricostituire il capitale in caso di perdita (artt. #2446, commi 2 e 3, #2447, #2482-bis, commi 4, 5 e 6, e #2482-ter).
Le norme “ sospese” dalla normativa emergenziale prevedono, in sintesi, che, in caso di perdite rilevanti, la società sia obbligata a ripianare le perdite e ricostituire il capitale; in difetto, deve sciogliersi o trasformarsi in un tipo di società compatibile con la sua capitalizzazione.
L’articolo 6 dunque prevede che, qualora tale situazione di perdita si verifichi, le società non siano obbligate a prendere provvedimenti in materia, e ciò fino al #31.12.2020; scaduto il termine, l’obbligo di ricapitalizzazione torna ad avere effetto.
Sicuramente la norma è dettata dal lodevole intento di concedere più tempo alle società per reperire la liquidità necessaria, che oggi scarseggia.
Dall’altra, però, rischia di aggravare una situazione di dissesto in cui la società può incorrere, e consente a questa società con capitale inesistente di continuare ad operare sul mercato.
Quindi, se oggi una società ha perso tutto il suo capitale, mentre prima era costretta a ricostituirlo senza indugio, ora può continuare ad accumulare perdite e nel contempo a contrarre con i terzi, che possono non avere alcuna contezza della situazione.
Infatti il bilancio pubblicato è quello al 2019, e potrebbe essere in attivo….