STUDIO NOTAIO TERRACINA

SEPARAZIONE TRA I CONIUGI DALL’ UFFICIALE DI STATO CIVILE? NON SPETTANO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI!

Risposta a interpello n.80/2020

Sappiamo che vi è esenzione totale dalle imposte per gli atti di sistemazione patrimoniale tra i coniugi in occasione di #separazione e divorzio.

Questa importante agevolazione fiscale è portata dall’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74; esso dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Tale disposizione ricomprende nell’alveo dell’agevolazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (cfr. circolare n. 18/E del 29 maggio 2013).

Con l’ordinanza 21 settembre 2017, n. 22023, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali”.
Con la recente risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 marzo 2019, n. 7966, ha ritenuto che in linea con la ratio dell’art. 19 sopra citato la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione ‘prima casa’ in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

Quindi non solo i trasferimenti tra coniugi in dipendenza di separazione o divorzio sono esenti da imposta, ma addirittura non si decade dalle agevolazioni prima casa se, in virtù di questi accordi, si deve vendere l’immobile entro i 5 anni dall’acquisto e non si è in condizioni di ricomprare.

Ma questa esenzione dalle imposte non si applica se la separazione o il divorzio avvengono dinanzi all’ ufficiale di stato civile, con le modalità semplificate ( tra cui la possibilità di non valersi di un avvocato ) di cui all’articolo 12 del dl 132/2014.

Questo perché la separazione consensuale di cui all’articolo 12 del d.l. n. 132 del 2014, per espressa previsione del medesimo art. 12, “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.
Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che “eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.”

Da ciò consegue che non possono essere agevolati, con l’esenzione delle imposte, gli
atti esecutivi di tali accordi.

La risposta ad interpello riguarda specificamente la decadenza dalle agevolazioni prima casa per rivendita infraquinquennale.

Ma stante il tenore della risposta, e la sua ratio, c’è da ritenere che non possano essere riconosciute le agevolazioni nemmeno agli atti notarili di trasferimento di quote immobiliari tra coniugi, se essi avvengono in adempimento ad accordi presi dinanzi al l’ufficiale di stato civile, in quanto si tratterebbe di un contenuto non ammissibile all’interno di detto accordi, quindi non riconosciuto fiscalmente.

In conclusione, se nella separazione ( o divorzio) ci sono questioni immobiliari da regolare, la scelta di andare in Comune “per risparmiare” può invece costare molto cara…

Dott. Valeria Terracina

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