STUDIO NOTAIO TERRACINA

SE HO GIÀ UNA ABITAZIONE ACQUISTATA CON LE AGEVOLAZIONI PRIMACASA, POSSO COSTRUIRE UNA ABITAZIONE FRUENDO DELLE STESSE AGEVOLAZIONI?

risposta a interpello 909-881/2017

La risposta è sì!
Se costruisco una prima casa posso fruire delle agevolazioni, anche se ho già una “prima casa”, purché io venda l’immobile preposseduto entro l’anno dalla consegna della casa nuova acquistata tramite appalto.

Questo è stato deciso dall’Agenzia delle entrate (Risposta a interpello n. 909-881/2017) la quale ha sostenuto che il regime di cui al comma 4 bis della nota II bis può essere applicato anche se l’acquisto della nuova abitazione avvenga con appalto, purché l’immobile agevolato sia ceduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Ed il momento dell’effettivo acquisto è il momento della consegna.

Ma quando questo nuovo immobile deve essere consegnato? C’è un termine?
Il termine nella legge non c’è, ma secondo l’Agenzia delle Entrate, esso coincide con quello a disposizione dell’amministrazione finanziaria per esercitare il potere di accertamento.

Attenzione: in questo momento il termine di un anno per la vendita della casa preposseduta è sospeso fino al 31.12.2021, ( art. 3 comma 11-quinquies del decreto Milleproroghe, vedi il post precedente) e comincia a decorrere dal 1.1.2022.
Quindi, se mi consegnano la nuova casa quest’anno, il termine di un anno per vendere quella preposseduta decorre dal 1.1.2022.

In tema di appalto e agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entrate aveva già indicato come fondamentale il momento della CONSEGNA.

In primo luogo, la consegna è il momento in cui, secondo la circolare 1/e del 2 marzo 1994, il committente deve possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni PRIMA CASA.
Più precisamente, “ il committente dovrà, a tal fine, rendere noto all’appaltatore, al momento di effettuazione di ciascuna prestazione, se possieda o meno i requisiti per usufruire dell’aliquota del 4 per cento. Qualora i requisiti sopra evidenziati non siano posseduti nel momento dell’effettuazione delle singole prestazioni, ma vengono a esistenza all’atto della consegna del bene realizzato, l’appaltatore potrà effettuare le rettifiche previste dall’articolo 26 del d.p.r. n. 633 del 1972”
Naturalmente ora, con la possibilità di alienare l’immobile preposseduto entro un anno dalla consegna, questo requisito della prepossidenza non dovrà essere valutato ai fini della richiesta di agevolazioni.

Il momento della CONSEGNA è fondamentale anche ai fini del CREDITO DI IMPOSTA. LA Circolare n. 19 del 1 marzo 2001 ha stabilito che nell’ipotesi di costruzione di prima casa, il credito di imposta nasce al momento della consegna del bene realizzato.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato il suo orientamento, considerando la consegna dell’immobile costruito tramite appalto “ dies a quo” per il computo del termine annuale concesso ai fini dell’alienazione dell’immobile posseduto, termine attualmente sospeso, ricordiamo, dal 23.2.2020 al 31.12.2022.

Dott. Valeria Terracina

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