E LA CONSEGNA ANTICIPATA PATTUITA NEL PRELIMINARE?
Nei contratti di compravendita di immobili, a volte, è prevista una clausola che prevede la consegna dell’immobile ad un momento successivo: per esempio, se la vendita è stipulata il primo giugno, è possibile che nel rogito si preveda la consegna all’acquirente a fine mese.
Questa clausola era stata interpretata, da parte di alcuni uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, come rivelatrice di un implicito contratto di comodato, come tale tassato autonomamente: in pratica venivano chiesti 200 euro in più per la registrazione (più altri 45 di bollo se si trattava di compravendite tra privati, di per sè esente dal l’imposta di bollo).
Ora invece l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 458/19, ha chiarito correttamente che la consegna differita è solo una diversa disciplina dell’obbligazione di consegna tipica del contratto di vendita, quindi non c’è nessun altro contratto di comodato. Di conseguenza non va pagata l’ulteriore imposta.
E nel caso opposto, in cui il preliminare prevede invece la consegna anticipata dell’immobile, prima del rogito del contratto definitivo di vendita?
In questo caso invece si configura proprio un comodato.
Così ha deciso la Cassazione con sentenza a Sezioni Unite 7930/2008.
Infatti l’obbligo di consegna non è certo discendente dal contratto preliminare di compravendita, di conseguenza la consegna anticipata non può che qualificarsi come comodato, soggetto ad autonoma tassazione.