STUDIO NOTAIO TERRACINA

LA SOCIETÀ PUÒ COMPIERE UN ATTO CHE NON RIENTRA NELL’ OGGETTO SOCIALE?

Cassazione 14254/2020

Secondo la Cassazione 14254/2020 si deve distinguere tra società di capitali e società di persone.

Per le SOCIETÀDICAPITALI valgono gli articoli 2384 e 2384-bis cc, pertanto gli atti compiuti dagli amministratori, pur se non rientrano nell’oggetto sociale, non possono considerarsi invalidi.

Secondo la Suprema Corte, “in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall’oggetto sociale, l’introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis c.c….., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede. “

L’unico rimedio, per i soci, è la responsabilità degli amministratori.

Per le SOCIETÀDIPERSONE invece vale il contrario.
Secondo la Cassazione, infatti, non è possibile applicare per analogia la normativa sulle società di capitali, quindi un atto estraneo all’oggetto sociale è addirittura NULLO e quindi INEFFICACE.

Ma come si può valutare se un atto è estraneo o meno all’oggetto sociale?

Secondo la Cassazione si possono seguire due diversi criteri.

Il primo è il criterio della STRUMENTALITÀ.
Se un atto è strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, sicuramente esso è valido. Per esempio, quando una società che ha per oggetto la produzione di beni mobili acquista l’immobile ove svolgere la sua attività.
È questo probabilmente il criterio principe, perché se un atto è strumentale al conseguimento dell’oggetto esso è sicuramente valido, anche se non menzionato espressamente nell’oggetto sociale stesso.

Ma ci possono essere casi in cui la strumentalità può essere di difficile riscontro.

La Sentenza del 2020, dunque, nell’ottica della tutela del terzo contraente, supera il precedente giurisprudenziale secondo cui era necessario verificare, caso per caso, la strumentalità dell’atto all’oggetto sociale, ed introduce un altro criterio:

È il criterio che si basa sul tenore LETTERALE dell’OGGETTO SOCIALE.
Così, se un atto è ricompreso nell’oggetto sociale, anche se tra le attività accessorie e strumentali, esso deve considerarsi ammissibile, e non è il terzo a dover verificare se esso sia strumentale all’oggetto della società.
Sarà invece la società a dover provare, con onere a suo carico, che l’atto non era strumentale.

In definitiva, però, la Cassazione sancisce solo l’inversione dell’onore della prova circa la strumentalità.

Non stabilisce con presunzione assoluta che un atto contemplato nell’oggetto sociale è senz’altro valido.

Quindi, attenzione: se la controparte è una società di persone è opportuno verificare la strumentalità all’oggetto sociale dell’atto compiuto, o si rischiano lunghi giudizi.. e spiacevoli sorprese, se la società alla fine riesce a dimostrare che l’atto era evidentemente non strumentale all’oggetto, pur se astrattamente in esso ricompreso.

Dott. Valeria Terracina

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