E SE IL LEGISLATORE CAMBIA IDEA… E RIVUOLE LE IMPOSTE PROPORZIONALI?
Abbiamo gioito quando, il primo maggio 2019, è entrato in vigore il decreto legge 34/2019, che prevede un’importante agevolazione fiscale (imposte fisse!) per il costruttore che compra un edificio, lo demolisce, ed entro 10 anni ne costruisce un altro in regola con la normativa antisismica e di categoria A o B, e procede alle rivendite.
Ma si tratta, appunto, di un decreto legge.
Che produce effetti per solo 60 giorni, se non viene convertito entro questo termine.
Altrimenti decade con efficacia retroattiva: è come se non fosse mai esistito!
In più, la legge di conversione, quand’anche intervenga, può stabilire delle modifiche o regolare diversamente la materia.
Ma allora, se io costruttore domani compro un edificio da demolire… non è che tra sessanta giorni scopro che le imposte fisse erano uno scherzo, il legislatore ha cambiato idea… e mi chiede le proporzionali????
Può essere.
Ma anche no.
Vediamo i possibili scenari.
1. il decreto legge non viene proprio convertito. In genere in questi casi c’è una legge che fa salvi gli effetti degli atti già stipulati; quindi chi ha già stipulato dovrebbe esser salvo. Ma non è sicuro che questa legge ci sia. Se non c’è, mi toccherà pagare le imposte proporzionali…
2. Viene convertito così come è. Perfetto! Nessun problema.
3. Viene convertito con modifiche o sostituzioni. Che succede allora? In questo caso la giurisprudenza della Cassazione distingue tra emendamenti:
– modificativi, che cambiano la disciplina solo per il futuro, mentre la norma precedente continua a regolare i rapporti pregressi;
– Sostitutivi, che vanno a regolare anche i rapporti precedenti.
Si veda, da ultima, Cassazione civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9386, che distingue così tra modifica e sostituzione:
“nel primo caso (modifica) ci troveremmo al cospetto d’un decreto legge contenente una fattispecie astratta alla quale la legge di conversione aggiunge o sottrae soltanto alcuni elementi costitutivi; nel secondo caso (sostituzione) ci troveremmo al cospetto d’una legge di conversione che continua a disciplinare la stessa fattispecie concreta già disciplinata da una norma contenuta nel decreto- legge, ma lo fa in modo totalmente diverso rispetto a quest’ultimo”
Venendo al nostro costruttore?
Visto che la norma esiste e siamo sicuri che rimarrà così solo per 60 giorni, forse conviene stipulare subito… se non la convertono almeno c’è la possibilità che facciano salvi gli effetti del suo atto…
E se non sono fatti salvi pazienza, comunque avrebbe dovuto pagare il 9 per cento anche aspettando ! E almeno ha avuto una chance di pagare meno.
In sintesi: se comunque l’atto lo dovete stipulare, e prima o dopo i 60 giorni non fa differenza, allora tanto vale farlo prima…
c’è una maggiore probabilità di ottenere le agevolazioni.
Ma tenete da parte le imposte proporzionali… non si sa mai!