Questo stabilisce la Cassazione, in più di una sentenza.
In un caso il venditore aveva citato delle licenze che non c’entravano con l’immobile, e la Suprema Corte l’ha ritenuto responsabile di falso commesso da privato in atto pubblico. Nessuna responsabilità invece per il notaio, che per legge deve solo recepire le dichiarazioni del venditore e non ha obbligo di accesso agli uffici, di verifica della situazione di fatto o di valutazione della congruità delle licenze. Attenzione allora quando si vende casa. La legge pone a carico del VENDITORE l’obbligo di dichiarare quali sono i provvedimenti in base ai quali è stato costruito l’immobile che si vende.
Il notaio deve solo riportare quello che dichiara il venditore.
Spesso il notaio chiede al venditore la copia delle licenze e concessioni, per una verifica almeno formale dei titoli, per poter capire se i provvedimenti sono quantomeno riferibili all’immobile. Anche se il notaio non è un tecnico, dell’esame dei provvedimenti e delle planimetrie catastali può in alcuni casi accorgersi di alcune anomalie.
Ricordate quel Notaio tanto noioso, che ha visto quella denuncia di cambiamento in catasto, e vi ha chiesto se aveste fatto delle modifiche in base ad una concessione che non avevate prodotto?
E quell’altro Notaio puntiglioso, che quando avete portato le licenze, vi ha contestato che non sembrava fossero per quell’unità, ma per il magazzino vicino? E che vi ha rimandato dal tecnico per approfondire?
Non erano dei burocrati inutili e tediosi che intralciavano la vostra operazione, ma dei professionisti saggi che hanno fatto più di quanto loro competeva, per la miglior riuscita dello scambio economico ed evitare fastidi successivi ad entrambe le parti.