STUDIO NOTAIO TERRACINA

I LIMITI DELL’ AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” NON VALGONO NELLA SEPARAZIONE TRA CONIUGI

È quanto si desume dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, per esigenze di giustizia sostanziale, non applica con rigore la disciplina in tema di agevolazione prima casa quando si tratti di immobili oggetto di accordi di separazione.

Cosa stabilisce la disciplina delle agevolazioni prima casa?
In primo luogo, che non si possono richiedere le agevolazioni per l’acquisto di una casa se si è già proprietari di un diritto reale su un immobile acquistato con le stesse agevolazioni; oppure se si è proprietari esclusivi, o in comunione con il coniuge, di una abitazione nello stesso Comune in cui si vuole acquistare la casa nuova.

Poi che non si può rivendere la casa entro cinque anni dall’acquisto ( se non ricomprandone un’altra entro l’anno ) altrimenti si decade dalle agevolazioni.

Si tratta di norme con finalità antielusive.

Ma cosa succede se gli accordi in sede di separazione “ costringono” i coniugi a vendere la casa, e gli stessi non sono in grado di riacquistarne un’altra?
O se la “ prima casa” comune è assegnata ad un coniuge, e l’altro quindi non ne può fruire?

La Cassazione è intervenuta sul primo di questi problemi con Ordinanza n. 7966 del 21/03/2019, stabilendo che “La vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, non comporta la revoca dai benefici fiscali se è stata effettuata in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, attesa l’operatività dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria d’incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), la cui “ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli.”

Quindi non c’è decadenza se la rivendita nel quinquennio deriva da accordi in sede di separazione.

In precedenza la Cassazione era intervenuta con sentenza 22490/2014, su un altro caso.
Un’abitazione era stata acquistata da entrambi i coniugi con le agevolazioni, poi in sede di separazione era stata assegnata al marito.
La moglie aveva acquistato un altro appartamento chiedendo le agevolazioni, negate dall’Agenzia delle Entrate dal momento che era pur sempre rimasta proprietaria della casa acquistata inizialmente con il marito, quindi già possedeva una abitazione nel comune ove era sita la nuova casa, ancorchè in comunione, anche se assegnata all’ex coniuge. Inoltre, in particolare, la contribuente comunque aveva fruito del beneficio in questione, e pertanto l’agevolazione non poteva, secondo l’A. E., più esserle riconosciuta, essendo essa prevista solamente una volta.

Invece la Suprema Corte ha dato ragione alla contribuente, in quanto l’assegnazione al coniuge era da equipararsi al possesso di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative, la cui titolarità, secondo la Cassazione, non è ostativa alla concessione delle agevolazioni in oggetto.

Resta una domanda: l’Agenzia delle Entrate si adeguerà di buon grado?

Dott. Valeria Terracina

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