L’art 19 del codice della crisi disciplina l’istituto della composizione della crisi, che può essere attivato dal debitore innanzi all’OCRI.
Quest’ultimo è un organismo istituito presso le camere di Commercio e formato da tre esperti in materia aziendalistica, contabile è legale disciplinato dall’articolo 16.
L’OCRI una sorta di consulente- supervisore, non ha poteri coercitivi.
Studia con il debitore ed i creditori (o alcuni di essi) una soluzione per uscire dalla crisi o comunque attenuarla.
Se al termine del procedimento di composizione assistita si firma un accordo tra il debitore e uno o più creditori, questo accordo viene depositato presso l’OCRI, non è ostensibile a chi non vi ha partecipato e “produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento “ ( comma 4).
Tra questi effetti c’è la sottrazione all’azione revocatoria.
Quindi, sotto la supervisione dell’OCRI, il debitore può accordarsi anche solo con alcuni creditori, che non è detto che siano privilegiati, per la soddisfazione del loro credito, senza incorrere nel rischio di revocatoria.
Ottimo per alcuni creditori non istituzionali: posizione non facile quella dell’OCRI, che dovrà evitare abusi.
Ma non sembra che i membri dell’OCRI rispondano dei danni nell’esercizio delle loro funzioni…
Tutto è ancora da studiare e da inventare.
In vigore da agosto 2019.