STUDIO NOTAIO TERRACINA

DEVI SOTTOSCRIVERE UN CONTRATTO BANCARIO, ANCHE DI CREDITO? BASTA UN’ E-MAIL! SEMPLICE! O NO?

Il DL CREDITO, all’articolo 4, mira a semplificare, durante il periodo di emergenza covid19, la conclusione di contratti bancari, per evitare che le persone debbano per forza recarsi presso l’istituto.

È previsto dunque che, al posto di apporre la firma autografa sul contratto, sia sufficiente esprimere il consenso attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata, quindi mandando alla banca una semplice mail (nemmeno da posta certificata !) o altro strumento idoneo.

Quale potrebbe essere questo altro strumento idoneo?
La mail è considerata “ supporto durevole”.
Altri strumenti durevoli sono il dvd, la chiavetta usb, che dovrebbero però contenere un testo realmente immodificabile, e poi dovrebbero essere spediti.
Ma non è molto pratico.

Può essere utilizzato whatsapp? Forse sì, ma è difficile dirlo con certezza, finché non ci sarà la pronuncia di un giudice a riguardo.

Alla mail deve essere allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento, e bisogna “fare riferimento ad un ben identificato contratto”

Sembra quindi che il contratto non debba essere per forza allegato alla mail, perché basta far riferimento ad un contratto, purché ben determinato.
La questione non è di poco conto, perché i contratti, anche se standard, possono presentare parti variabili su aspetti fondamentali ( durata, spese, tasso soprattutto).
Ci possiamo fidare a far riferimento “al contratto n. 123244 a me inviato con la mail del 30.04?
Se perdiamo la mail?
Se ci hanno inviato più bozze?

Infine, secondo la norma, la copia del documento ed il contratto devono essere conservati insieme al messaggio in modo da garantirne sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Chi deve compiere questa operazione?
Dovrebbe essere la Banca, visto il tenore della norma.
Però sembra strano che l’operazione di allegazione e la garanzia di immodificabilità di un contratto sia a cura di UN CONTRAENTE, tra l’altro il contraente forte, quello che, come ogni contraente, ha interesse contrario rispetto all’altro contraente.

Ma andiamo avanti. La consegna della copia del contratto dalla Banca al cliente viene soddisfatta con la trasmissione da parte della Banca di “copia del testo del contratto”.

Questo non è di facile lettura. La Banca non deve rispedire il contratto con allegato messaggio e documento che essa deve conservare secondo modalità che garantiscono l’immodificabiltà.

Basta inviare la “copia del testo”, che se ricordiamo bene non deve nemmeno essere allegata alla mail con cui il cliente dichiara di volerlo sottoscrivere.

Ma alla fine cosa farà prova di ciò che è stato firmato?
La copia del testo spedita DOPO dalla banca?

Ricordiamo che questa forma semplificata può essere utilizzata anche per chiedere finanziamenti. Naturalmente non si può trattare di mutui ipotecari, perché per la concessione di ipoteca è necessario l’intervento di un Notaio.

Ma sicuramente è possibile questa modalità per chiedere finanziamenti chirografari, oppure con pegno di titoli, o per aperture di credito.

Qui diventa molto delicata la prova delle condizioni.

E purtroppo esistono anche gli hacker, che potrebbero chiedere via mail un finanziamento a nome vostro, da far accreditare su un altro conto, e lasciarvi poi a dover provare che non siete voi a dover restituire tutti quei soldi…

Insomma temo che la buona intenzione di evitare il contagio abbia introdotto degli elementi di rischio non ben calcolato, con prevedibile aumento del contenzioso….

Si riporta il testo dell’articolo 4 per comodità di lettura.

ART. 4
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. 

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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