E SE È UN ASSEGNO DATO A #CAPARRA?
Ecco quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza 33428/19.
In una compravendita, l’acquirente aveva consegnato degli assegni bancari, che non erano stati messi all’incasso dal venditore.
Quest’ultimo poi aveva chiesto al l’acquirente di pagare la somma portata dagli assegni non incassati.
Ma la Suprema Corte ha affermato che l’obbligazione era ormai estinta.
Infatti, la clausola “ salvo buon fine dell’assegno” vuole tutelare solo contro l’eventualità dell’assegno scoperto.
Ma se l’assegno non è presentato all’incasso, qui manca il dovere di collaborazione del creditore, ed il “ buon fine” non c’entra.
L’assegno bancario è considerato mezzo di pagamento, quindi la sua consegna fa presumere l’avvenuta estinzione dell’obbligazione (naturalmente se l’assegno è coperto).
È onere del creditore andare ad incassarlo, e se non lo fa deve esserci un valido motivo, provato dal creditore stesso.
Si ribadisce il principio, già affermato in precedenza dalla Suprema Corte (12079/2007), per cui in base alla regola di correttezza di cui all’art . 1175 cc, l’obbligazione si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno; se il creditore omette questa fattiva doverosa collaborazione, tale comportamento viene equiparato alla avvenuta esecuzione di diversa prestazione ex art. 1197 cc, con conseguente estinzione dell’obbligazione.
Attenzione che questo vale anche per la caparra: se viene consegnato un assegno bancario come caparra, anche se l’assegno non viene incassato, e il prenditore dell’assegno a caparra poi è inadempiente, egli deve comunque restituire il doppio della caparra, come se avesse incassato l’assegno ( Cassazione 17127/2011).
COME EVITIAMO QUESTE CONSEGUENZE?
Per evitare queste conseguenze, bisogna regolamentare diversamente, per atto scritto, la dazione dell’assegno e l’eventuale suo mancato incasso. In questo caso, varranno le regole pattizie.
Allora regolate bene la dazione degli assegni bancari.. e attenzione a non dimenticarveli nel portafoglio!