STUDIO NOTAIO TERRACINA

ANCHE GLI ATTI VIAGGIANO: CON I SUPERPOTERI!

E torniamo a parlare di Regolamenti Europei.

Ci sono due norme importanti,
In regolamenti che disciplinano materie molto importanti:
– Famiglie
– Successioni.

Queste norme (art 59 e 60 del regolamento successioni 650/2012, art. 58 e 59 dei regolamenti matrimonio e unioni civili 1103 e 1104 /2016) prevedono :

I ) ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI

Un atto pubblico che è titolo esecutivo in uno Stato membro vale come titolo esecutivo anche in un altro Stato membro.

Quindi se in un atto pubblico notarile italiano , che è titolo esecutivo, riconosco un debito, allora con quell’atto posso pignorare un conto corrente in Francia.

II) ACCETTAZIONE DEGLI ATTI

Un atto che ha una certa efficacia probatoria nel suo Stato di origine, ha la STESSA efficacia probatoria negli altri paesi.

In Italia l’atto notarile fa piena prova fino a querela di falso di quanto il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza.

Quindi se Tizio con atto notarile italiano rinuncia all’eredita di Caio, in tutti i Paesi membri è provato fino a querela di falso che la rinuncia c’è stata… anche in quei Paesi in cui gli atti notarili locali hanno una forza probatoria minore.

Se invece rinuncia con un atto ricevuto dal notaio di un altro Paese membro, bisognerà vedere quale forza probatoria hanno gli atti notarili di quel Paese; tale efficacia seguirà l’atto ovunque.

Allora buon viaggio… e non dimenticate di portare con voi un buon atto pubblico italiano (oltre al vino e alle mozzarelle).

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
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