STUDIO NOTAIO TERRACINA

Agevolazione prima casa e credito d’imposta: termine sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31.12.202

Art 3 comma 11-quinquies del decreto “Milleproroghe”

Il decreto milleproroghe allunga ulteriormente la sospensione dei termini concessa in tema di agevolazioni prima casa e credito di imposta dall’articolo 24 del dl 23/2020 convertito nella legge 40/2020.

Quattro sono i termini interessati da questa sospensione.

1. Il Termine di 18 mesi dall’acquisto concesso all’acquirente per trasferire la residenza nel Comune ove si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
2. Il termine di un anno (concesso a chi vende, prima del quinquennio, un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa) per il riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni richieste per l’immobile alienato
3. Il termine di un anno (concesso a chi vende, un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa) per il riacquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, al fine di utilizzare il credito di imposta
4. Il termine di un anno (concesso a chi acquista un immobile con le agevolazioni prima casa) per vendere una abitazione di sua proprietà, per cui ha già fruito delle agevolazioni prima casa, al fine di utilizzare le medesime agevolazioni per il nuovo acquisto, godendo nel contempo del credito di imposta.

In altre parole, per chi compra ( o vende) una abitazione “agevolata” in questo periodo, i suddetti termini iniziano a decorrere dal 1.1.2022;
mentre, per chi ha acquistato (o venduto) anteriormente alla data del 23 febbraio 2022, il termine si considera decorso per il periodo che intercorre tra l’acquisto ( o la vendita) e tale data, poi viene sospeso, e riprende a decorrere dal 1.1.2022.

Dott. Valeria Terracina

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