Sappiamo che per modificare lo statuto di una SrL è indispensabile un atto notarile, o meglio il verbale, redatto dal notaio in qualità di segretario, della delibera assembleare che decide le modifiche, e ciò a norma dell’articolo 2479, quarto comma, n. 4) cc.
Sappiamo anche che durante il periodo emergenziale dovuto al Covid 19, per evitare il contagio è prevista, ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del DL 18/2020 la possibilità:
di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
di esprimere il voto per corrispondenza.
In questo modo è possibile rispettare il procedimento assembleare senza che le persone si incontrino fisicamente.
Ci si è chiesti poi se fosse proprio necessaria un’assemblea.
Dubbi potevano sorgere per l’oscura formulazione del terzo comma dell’articolo 106, a norma del quale è possibile che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto «anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 2479 cc”.
Di cosa stiamo parlando? Si riportano per comodità il terzo ed il quarto comma dell’articolo 2479:
“L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479 bis.”
Quindi il terzo comma prevede la possibilità che l’atto costitutivo preveda, anziché la formazione del consenso tramite procedimento assembleare, di ricorrere alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto.
Il quarto comma invece stabilisce che se l’atto costituitivo non prevede quanto sopra, tutte le decisioni dei soci andranno assunte dall’assemblea; e prevede altresì alcune materie per le quali non è possibile derogare al procedimento assembleare.
Ricordiamo che l’art 2479 quarto comma, al n. 4, prescrive il Verbale di assemblea come necessario e inderogabile per le modifiche statutarie.
Ci si è chiesto se la formulazione del terzo comma dell’articolo 106, che consente per il periodo di emergenza Covid la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto «anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 2479 cc” potesse consentire una modifica statutaria senza ricorrere al procedimento assembleare, vale a dire con una consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.
Ma come si concilierebbe questo procedimento con la necessità di verbale notarile previsto per legge per l’iscrizione della modifica presso la Camera di Commercio?
Sarebbe davvero difficile da realizzare in pratica.
Alcune opinioni, anche autorevoli, hanno provato una ricostruzione in questi termini: la volontà dei soci di modificare lo statuto si manifesterebbe esprimendo separatamente ciascun socio il suo consenso, quindi senza riunione assembleare; questi consensi separati sarebbero raccolti dal rappresentante legale della società, il quale renderebbe lui stesso, da solo, la dichiarazione al notaio verbalizzante che la maggioranza dei soci ha deliberato la modifica.
Questa ricostruzione è stata però disattesa, a mio modesto avviso correttamente, dal Triveneto.
Infatti l’interpretazione che consente le modifiche statutarie con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche se appare consentita da una interpretazione pedissequamente letterale dell’articolo 106, non si concilia con una visione sistematica, in quanto il legislatore ha sempre richiesto la delibera collegiale per le decisioni di maggior importanza ( es progetto di bilancio o di fusione e scissione per il cda; appunto assemblea dei soci per modifiche statutarie).
Pertanto appare senz’altro più corretta un’interpretazione sistematicamente orientata, per cui il riferimento alle “ decisioni del quarto comma del 2479 cc” come decisioni assumibili con il consenso individuale dei soci, deve intendersi limitata all’ipotesi di mancanza nell’atto costitutivo della previsione del metodo non assembleare per l’assunzione delle decisioni.
In parole povere, significa semplicemente che ove lo statuto non preveda affatto la possibilità di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ( pertanto sarebbe necessaria la delibera assembleare per qualsiasi decisione dei soci) , nel periodo emergenziale Covid è possibile, invece, adottare questo sistema non assembleare anche se non previsto dall’atto costitutivo;
ma ciò sarebbe possibile solo per le materie per cui la legge non imponga l’assemblea: come appunto nel caso di modifica dell’atto costitutivo, ove il procedimento assembleare è inderogabile.
Del resto le modalità telematiche di partecipazione consentono il distanziamento sociale, quindi non vi è nessuna necessità, nemmeno di carattere sanitario, di eliminare il procedimento assembleare.
Di seguito il testo completo dell’orientamento:
2. Art. 106, comma 3, D.L. 18/2020 – modifiche statutarie s.r.l.
La possibilità, prevista per le società a responsabilità limitata dall’art. 106, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, di consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto «anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile» deve intendersi limitata all’ipotesi di mancanza nell’atto costitutivo della previsione del metodo non assembleare per l’assunzione delle decisioni dei soci.
La portata di detta deroga all’articolo 2479, comma 4, c.c. non concerne, invece, le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c., il caso previsto dal quarto comma dell’art. 2482 bis c.c. e il diritto, in capo ad uno o più amministratori ovvero ad un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di richiedere che la decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.
Per tutte queste materie trova invece applicazione la disposizione dell’art. 106, comma 2, che per il periodo emergenziale consente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
Le norme emergenziali in alcun modo incidono sui principi generali in tema di controllo notarile di legalità sostanziale sulle modificazioni dell’atto costitutivo di cui al combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 c.c.