STUDIO NOTAIO TERRACINA

PER COMPRARE UNA NUOVA CASA CON LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

HAI DONATO LA VECCHIA CASA COMPRATA CON LE STESSE AGEVOLAZIONI. MA ORA DEVI RISOLVERE LA DONAZIONE! DECADI DALLE AGEVOLAZIONI FRUITE PER IL NUOVO ACQUISTO?

Risposta a interpello 158/2020

È un caso frequente nella prassi.

Tizio è titolare di un immobile comprato con agevolazioni prima casa, ma vuole acquistarne un altro con le medesime agevolazioni L’unica è liberarsi dell’immobile precedente. La soluzione più economica ma meno lungimirante è donare la “ vecchia “ prima casa.

Ma se poi la si vuole vendere?

Sarà difficile, specie se la donazione è stata fatta al coniuge in presenza di figli, perché nessuno vuol rischiare di acquistare una casa su cui i terzi legittimari pretermessi potrebbero far valere i loro diritti. A quel punto bisogna risolvere la donazione della vecchia prima casa per poterla vendere.

E qui nasce il problema. Perché la risoluzione è retroattiva, cioè elimina dal mondo giuridico l’atto risolto. È come se la donazione con cui ci si è liberati dell’immobile preposseduto non fosse mai stata fatta. La risoluzione della donazione rischia allora di far decadere dalle agevolazioni richieste per la “nuova” prima casa?

Secondo l’Agenzia delle Entrare NO, la risoluzione della donazione della “ vecchia “ prima casa non fa decadere dalle agevolazioni per l’acquisto della “nuova”, in quanto si deve valutare la situazione AL MOMENTO IN CUI SONO STATE RESE LE DICHIARAZIONI PER L’AGEVOLAZIONE.

Ed in quel momento la casa preposseduta acquistata con le agevolazioni era già uscita dal patrimonio dell’acquirente con la donazione; non importa che dopo la donazione sia stata risolta. Si tratta di una interpretazione di grande buon senso e favorevole al contribuente, ma che non prende esplicitamente posizione sugli effetti retroattivi o meno della risoluzione; o meglio, assai ragionevolmente, sembra ritenere ininfluente la retroattività degli effetti, e prendere in considerazione solo la situazione soggettiva e oggettiva presente al momento in cui fu resa la dichiarazione.

Dott. Valeria Terracina

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