Cassazione 9226/2020
cco un’ordinanza della Cassazione che fa discutere: anche se nel preliminare di compravendita di un immobile è precisato che esso è privo di agibilità, il promissario acquirente può ugualmente rifiutare la stipula del definitivo adducendo proprio l’assenza del certificato di agibilità.
È noto che la Cassazione ritiene l’agibilità un requisito fondamentale, al quale è possibile condizionare il consenso per addivenire alla stipula della compravendita.
Ma qui la Suorema Corte di spinge oltre, affermando che la anche la menzione nel preliminare della mancanza di agibilità non è sufficiente a vincolare il promissario acquirente all’acquisto dell’immobile privo del suddetto certificato.
Quali conseguenze trarre? Non possiamo pensare che non sia possibile vendere un immobile non agibile così come si trova, e che esista sempre e comunque l’obbligo di dotare di agibilità un fabbricato se si intende venderlo.
Si tratta sicuramente di un problema di tecnica redazionale; sarà allora importante specificare nel preliminare che l’immobile è oggetto di compravendita ( e di relativo preliminare) nello stato in cui si trova, privo di agibilità, e che di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo.
Ancora una volta appare indispensabile rivolgersi ad un serio professionista per la redazione del preliminare, altrimenti si rischiano infinite impugnazioni dagli esiti a volte inattesi.