Cassazione 23.7.2019,n. 19832
Può capitare che il costruttore di un edificio, che proceda alle vendite delle singole unità in tempi diversi, non voglia pagare le spese condominiali per gli appartamenti che rimangono in sua proprietà, fino al momento della vendita.
Il risultato di questa pattuizione, se contenuta nel regolamento di condominio, è naturalmente un aumento delle spese condominiali per gli altri condomini,finché tutte le unità non siano vendute.
È una clausola legittima?
La Cassazione ha avuto nel tempo delle oscillazioni in argomento, ma di recente appare essersi consolidata l’opinione per cui la clausola di esonero dalle spese di uno dei condomini non è di per sè vietata, ma diventa illegittima se viola il codice del consumo.
Quindi,
se il regolamento è predisposto dal costruttore, cioè un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività di impresa
L’acquirente è consumatore, cioè soggetto che non agisce nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale,
allora si applica il codice del consumo, quindi la clausola
deve essere approvata specificamente e
deve essere oggetto di una specifica trattativa individuale.
Altrimenti è nulla.
Invece, se il condomino a favore del quale esiste l’esonero non è il costruttore, la clausola è comunque valida, anche se contenuta in un regolamento genericamente approvato senza una specifica attenzione su quella clausola.
Ed è questa la decisione assunta dalla Cassazione con la sentenza in epigrafe.
Così pure sarà valida la pattuizione di esonero, anche se a favore del costruttore, se gli acquirenti delle singole unità non agiscono in qualità di consumatori.