STUDIO NOTAIO TERRACINA

PERDITE 2020 STERILIZZATE:

IL PUNTO DEL NOTARIATO

Ieri si è svolto un importante incontro, in cui i colleghi #GiovanniRizzi e #PaoloTalice hanno illustrato gli ORIENTAMENTI del TRIVENETO, e la prof. Paolini ha illustrato lo STUDIO del Cnn pubblicato in quello stesso giorno, in relazione alla disciplina dell’articolo 6 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 401, così come innovato dall’Art. 1, comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, norma che SOSPENDE  gli obblighi di RIDUZIONE DI CAPITALE  per PERDITE, se esse sono emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. Dette perdite sono dunque “STERILIZZATE”.

Non è possibile far conto in questa sede della ricchezza del dibattito e delle argomentazioni, e naturalmente si rinvia alla lettura dello studio del Cnn e degli orientamenti del Triveneto per un corretto approfondimento della questione.

Proporrò allora un breve riepilogo delle conclusioni raggiunte nel dibattito, rispondendo alle questioni più rilevanti.

Quali sono le perdite “sterilizzate” ai sensi dell’articolo 6?

📍Per il Cnn le perdite da congelare sono perdite di capitale, cioè quelle che intaccano il capitale sociale  dopo l’erosione delle riserve,  e contano anche quelle portate a nuovo da esercizi precedenti, purché in modo legittimo e non in modo dilatorio.

📍Per il Triveneto le perdite “sterilizzate” sono invece quelle che emergono dal conto economico. La presenza di riserve non fa mutare la loro natura di perdite.

Non si sterilizzano anche le perdite del periodo precedente al 2020, perché ci sarebbe altrimenti un effetto distorsivo. Quindi secondo il Triveneto, se ho una perdita di esercizio 2020 che emerge dal conto economico pari a 100 e una riserva di 500, sterilizzo una perdita di 100.

Se ho perdite di esercizi precedenti non rilevano.

In ogni caso, e qualunque tesi si segua sulle perdite sterilizzate, esse DEVONO ESSERE DISTINTAMENTE INDICATE IN NOTA INTEGRATIVA;

NON SARÀ PIÙ SUFFICIENTE FAR AFFIDAMENTO AL CAPITALE SOCIALE, MA SARÀ INDISPENSABILE VERIFICARE I BILANCI, e soprattutto la NOTA INTEGRATIVA.

Infatti, anche in caso di sterilizzazione delle perdite, il bilancio sarà comunque in perdita, solo nella nota integrativa si vedrà che ci sono perdite sospese ai fini della ricapitalizzazione.

Invece guardando solo il capitale non si vedrà che la società è in perdita: questo perché la sterilizzazione opera solo a determinati effetti.

A quali effetti le perdite sono “sterilizzate” ?

Sono sterilizzate ai fini delle norme che obbligano alla riduzione per capitale per perdite e che prevedono lo scioglimento della società in caso di mancata adozione di opportuni provvedimenti.

Vediamo nel dettaglio.

📍(Attenzione!

L’articolo 6 primo comma non disapplica il primo comma  dell’articolo 2446 e i commi 1,2,3 del 2482 bis:

Norme che impongono di convocare senza indugio la società per opportuni adempimenti.

Le perdite, anche se “sterilizzate”,  quindi, devono risultare da documento cantabile ( situazione patrimoniale, bilancio) da sottoporre all’assemblea.

Ricordiamo poi il quarto comma dell’articolo 6: esse devono essere distintamente indicate in nota integrativa indicando origine e movimentazione.

Quindi la società non può semplicemente ignorare le perdite “ sterilizzate”, ma gli amministratori devono convocare l’assemblea per gli opportuni adempimenti.)

Le perdite sono allora “ sterilizzate” solo agli effetti degli articoli:

 A) 2446 co 2,3, 2482 bis commi 4 5,6

😎 2447e  2482-ter e cioè:

📍A) Ricordiamo la disciplina degli articoli 2446 co 2,3, 2482 bis c4,5,6:

 Riguardano perdite superiori al terzo ma che non portano il capitale al di sotto del limite legale.

Ricordiamo che secondo queste norme, se entro l’esercizio successivo non si riduce il capitale, gli amministratori devono ricorrere al Tribunale che lo ridurrà con decreto, da depositare in CCIAA da parte degli amministratori.

Queste norme prevedono  solo un’ operazione contabile, non c’è obbligo di ricapitalizzazione.

Ai sensi del comma 2 art 6: le perdite “sterilizzate” non concorrono per i 5 esercizi successivi alla loro emersione alla formazione del capitale  per verificare se si è ridotto di oltre un terzo.

In caso di riduzione sotto il terzo, che non porti il capitale al di sotto del minimo ( comma 2 articolo 6) il differimento al quinto esercizio successivo opera di diritto, non serve una delibera dell’assemblea, ma si verifica per il solo presupposto che non siano stati adottati opportuni provvedimenti.

Però i soci se vogliono possono adottare gli opportuni provvedimenti. Non serve l’unanimità dei consensi.

Fino allo spirare del quinquennio i soci possono decidere anche di coprire parzialmente il capitale, e sarà comunque una riduzione per perdite.

📍B) Se invece per le riduzione di oltre un terzo il capitale si riduce sotto il minimo di legge? Scattano gli articoli 2447 e 2482 ter.

Senza indugio l’assemblea deve essere convocata convocata: lo scioglimento avviene se non vengono adottati opportuni provvedimenti.

Su questa disciplina di legge, interviene il comma 3 dell’articolo 6 ( perdite di oltre un terzo e sotto il minimo).

Essa prevede invece che in alternativa alla riduzione e contemporaneo aumento l’assemblea possa (DEBBA) deliberare il differimento al quinto esercizio successivo ( orientamento Triveneto TA7).

Quindi gli amministratori debbono convocare l’assemblea sottoponendo documenti contabili e l’assemblea ha la facoltà di deliberare il rinvio delle perdite 2020 al quinto esercizio successivo.

E se l’assemblea non delibera nulla?

Se non viene assunta alcuna delibera, neanche di rinvio?

Opera la causa di scioglimento!

Con obbligo amministratori di iscriverla al registro imprese ( circ 26890/2021 del Mise, previo consenso esplicito o implicito dell’assemblea)

📍Quindi attenzione, in caso di perdite superiori al terzo è fondamentale che l’assemblea deliberi la sterilizzazione delle perdite fino al quinto esercizio successivo, o la società sarà in scioglimento !

📍In queste assemblee, sia che la riduzione porti il capitale sotto il limite legale o meno, si ritiene possibile una copertura parziale delle perdite.

📍Queste delibere sono assunte a maggioranza con ordinari quorum, non serve l’unanimità dei consensi.

📍ATTENZIONE CHE LE PERDITE NON SONO STERILIZZATE PER LE NORME DIVERSE DA QUELLE RICHIAMATE DALL’ARTICOLO 6.

In questo senso la massima Triveneto TA12: la sterilizzazione opera solo per sospendere obbligo di riduzione e scioglimento, ma sono rilevanti per la determinazione del patrimonio netto per tutti gli altri casi di legge, es distribuzione utili, emissione obbligazioni ecc. Nello stesso senso lo studio Cnn.

È possibile un aumento di capitale in presenza di perdite sterilizzate?

📍Secondo la massima Triveneto TA10 sì, è possibile l’Aumento di capitale A PAGAMENTO.

Durante il differimento degli obblighi di riduzione del capitale, è possibile un aumento a pagamento del capitale sociale, senza preventivo ripianamento delle perdite congelate, anche se in esito ad essi il netto contabile risulti inferiore al capitale nominale.

È sul solco massima 191 16 giugno 2020 di Milano, ed in questo senso anche lo studio Cnn.

Però attenzione ai profili informativi in sede di aumento capitale, perché l’aumento, stante le perdite “sterilizzate” non computate, potrebbe non essere idoneo in realtà a risollevare il capitale oltre il minimo di legge, con il rischio di trovarsi una società in scioglimento al quinto esercizio successivo rispetto al 2020.

📍Invece non sono possibili aumenti GRATUTI perché le riserve, pur se formalmente non intaccate, per effetto della sterilizzazione,non sono disponibili ex art 2442 e 2481 ter cc.

Di seguito la normativa:

1. L’art. 1, comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituisce integralmente l’art. 6 del d. l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 401, dedicato alla disciplina della riduzione obbligatoria del capitale a seguito di perdite.

Il testo attualmente in vigore dell’art. 6 è il seguente:

«Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli

 articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545- duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio».

Dott. Valeria Terracina

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