STUDIO NOTAIO TERRACINA

TERZO SETTORE: FINALMENTE OPERATIVO IL REGISTRO UNICO!

Da martedì 23 sarà operativa la piattaforma del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE (RUNTS).

All’evento del 17 novembre, realizzato anche  in collaborazione del consiglio Nazionale del Notariato (sempre grazie al nostro attivissimo consigliere Gianluca Abbate), con la presenza del Ministro del lavoro Orlandi, è intervenuto anche il Dott. Lombardi,  direttore generale del ministero del lavoro, che ha ricordato L’Unicità del sistema informatico del runts istituito presso il Ministero del Lavoro.

Anche se l’autorità delle funzioni di iscrizioni e cancellazioni degli enti sono in capo alle regioni e province autonome, sarà garantita uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

Ha poi ribadito le fondamentali Funzioni del runts:

– Qualificatoria: con l’iscrizione sappiamo quali sono gli ETS

– Costitutiva: essa attribuisce la qualifica di ETS e l’acquisizione di personalità giuridica ex art 22

– Dichiarativa: art 52 art 26 sanciscono l’opponibilita degli atti depositati nel runts e ivi pubblicati.

– Trasparenza: ex art 48 vi è la libera conoscibilità delle informazioni e documenti ivi depositati, accessibili a tutti i cittadini e gratuitamente.

Riguardo al percorso di ingresso nel runts, vi è la compartecipazione di tanti soggetti.

Infatti il procedimento amministrativo di verifica delle condizioni perché ente un ente possa divenire ETS può essere realizzato, a seconda dei casi,  dalla pubblica amministrazione o dal notaio.

Se si chiede l’iscrizione senza chiedere la personalità giuridica, la verifica sarà da parte di un ufficio del runts competente per territorio o materia.

Ma se si richiede la personalità giuridica, la verifica spetta al notaio. Ecco un’importante funzione di controllo di legittimità affidato ai Notai, che ha particolare rilevanza perché in presenza di una domanda di iscrizione, ove vi sia stato il controllo del notaio, l’ufficio runts controlla solo la regolarità formale della documentazione, al fine di  ottenere l’iscrizione di un ente come ETS, garantendo l’accesso ai numerosi benefici.

Ma anche ai dottori commercialisti sono riconosciute importanti funzioni: nella fase di aggiornamento dei dati,  i depositi degli atti (es bilanci) possono essere compiuti non solo dai rappresentanti legali dagli enti ma anche dai commercialisti

Al convegno si è affrontato anche il tema della trasmigrazione e dell’iscrizione dei nuovi enti nel RUNTS.

TRASMIGRAZIONE

Il 23 novembre inizia la trasmigrazione automatica, il trasferimento dati da vecchio a nuovo registro per gli enti già di settore.

Solo dal 21 febbraio però scatterà la verifica dei documenti, in particolare statuti.

ENTI NEO COSTITUITI 

Dal 24 novembre si potranno iscrivere per la prima volta nel RUNTS gli enti non già di settore.

RICHIESTE DI ADEGUAMENTO E DEPOSITO DI DOCUMENTI AL RUNTS

Ci sono termini perentori che scattano nel caso in cui il registro richieda un adeguamento: 60 giorni dalla richiesta al deposito. Altrimenti l’ente verrà cancellato dal registro.

Gli enti trasmigrati possono depositare lo statuto quando è richiesto, ma possono depositare anche prima tramite Pec.

Se ci sono motivi ostativi all’iscrizione, l’ente entro 10 giorni può presentare osservazioni.

Per alcuni enti sarà necessario comunicare dei dati supplementari.

Servirà far riaccertare il patrimonio minimo ( 15.000 per associazioni e 30.000 per fondazioni) mediante perizia di stima redatta da revisore

ONLUS:

Per le onlus vi è ultrattività del periodo transitorio.

L’anagrafe onlus resta in vita, (fino al 1 gennaio del periodo imposta successivo all’autorizzazione della UE), ma dal 23 novembre resta congelata, cioè non possono iscriversi dei nuovi enti.

In caso di mancata iscrizione della onlus nei termini scatta obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale. Se si iscrive perde lo stato di onlus senza però devolvere patrimonio incrementale.

Le organizzazioni di volontariato sono onlus di diritto anche se non sono iscritte al registro, ma se si iscrivono al runts perdono qualifica di onlus.

Per le ONLUS si verifica un altro dilemma: se non si iscrivono al runts e non acquistano la qualifica di Ets non possono beneficiare del 5 per mille, ma dal momento dell’iscrizione al runts perdono la qualifica di onlus ed i benefici fiscali legati a tale qualifica.

PATRIMONIO MINIMO

Patrimonio minimo: il notaio deve munirsi di relazione giurata di revisore legale. Se si tratta di ente preesistente, deve attestare che il patrimonio è effettivo. Questa relazione deve richiedere una valorizzazione degli elementi attivi e passivi, in prospettiva di continuazione non sposando una logica di monetizzazione o liquidazione, ma utilizzando i valori correnti.

Art 22 comma 5: se c’è perdita di oltre un terzo l’organo amministrativo deve convocare assemblea per ripristinare patrimonio minimo.

ATTIVITÀ DEL NOTAIO

Art 22: il notaio che ha ricevuto atto costitutivo di ets o la pubblicazione del testamento che costituisce un ets deve verificare che vi siano le condizioni per quei particolari enti, e l’esistenza del patrimonio minimo.

Se il patrimonio dell’ente neo costituito è diverso dal denaro, serve la perizia di stima di un revisore legale

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositare l’atto con gli allegati nei 20 giorni successivi dal ricevimento dell’ atto presentando la richiesta d’ iscrizione al runts : ex art art 16 dm 2020 serve attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, (deve essere specificata entità e costituzione; se si tratta di denaro, serve certificazione bancaria o deposito su conto dedicato del notaio: in tal caso da annotare nel registro somme valori). L’attestazione deve essere sottoscritta dal notaio se si tratta di denaro. Se beni diversi, il notaio deve rifarsi a quanto scritto nella relazione di stima.

Gli enti già costituiti possono chiedere iscrizione al Runts e dalla richiesta viene sospesa l’iscrizione nel registro persone giuridiche fino al l’iscrizione come ETS. Art 17 dm 15.9.20.

Per un ente esistente, per valutare se sussiste il patrimonio minimo non basta la giacenza sul conto corrente, perché non dà notizia di eventuali debiti: serve sempre la perizia di stima,

Iscrizione di enti già adeguati alle norme del terzo settore.

Non è disciplinata espressamente. In che momento il notaio deve richiedere iscrizione e con che modalità?

Art16: entro 20 gg da costituzione, il notaio deve effettuare la richiesta: ma questa norma vale solo per gli atti di costituzione stipulati dal 24.11?

Sembra di sì, se si segue la Massima di  Milano: per gli enti già adeguati a normativa ets prima del 24.11, il notaio dovrebbe richiedere l’iscrizione entro 20 gg dal deposito della documentazione necessaria per l’iscrizione  da parte del soggetto interessato, e l’iscrizione può essere eseguita anche da un notaio diverso.

Questo può valere anche per enti di nuova costituzione costituiti in forza di atti stipulato ante 24.11.

Quindi i 20 gg decorrono da quando il notaio riceve incarico e deposito documentazione contabile.

Altrimenti dovremmo pensare che dal 24 novembre decorrono i termini per tutti gli atti.

Allora… si parte!

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave Corso Trentin 108
0421 333038
info@terracina.biz