Se ne è parlato al Convegno di Vicenza del 9 luglio, ed è un tema che ricorre spesso nei contratti di affitto d’azienda: accade sovente che l’affittante voglia dedurre le quote di ammortamento dei beni strumentali facenti parte dell’azienda affittata.
Può farlo? A quali condizioni?
Ricordiamo che l’articolo 102 comma 8 del TUIR prevede che la deduzione spetti all’affittuario, ma che sia possibile una deroga ( consentendo la deduzione all’affittante) nel caso in cui si deroghi convenzionalmente alle norme dell’art 2561 cc concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili.
Di conseguenza, se si vuole far dedurre le quote di ammortamento all’affittante, è indispensabile prevedere con una clausola specifica del contratto che l’obbligo di conservazione dell’efficienza sia in capo all’affittante stesso; altrimenti la norma di legge è violata e la detrazione viene disconosciuta.
Questo perché non è ammessa la traslazione delle imposte dirette ad un soggetto diverso da quello tenuto per legge (SS.UU. 6882/2019).
La Cassazione ha poi riconosciuto, in un caso, che la deroga alle norme di legge ( deroga che consente la deduzione all’affittante) può essere integrata anche dalla presenza di una clausola secondo la quale
“ l’affittuario al termine del l’affitto restituisce i beni nello stato di normale efficienza in cui li ha ricevuti, salvo il normale deperimento derivante dall’uso”.
Quindi se l’obsolescenza è a “carico” dell’affittante, e questi non percepisce, a fine affitto, nessuna somma a conguaglio di cui all’articolo 2561 quarto comma, allora può detrarsi legittimamente le quote di ammortamento( Cassazione 33219/2018).
La clausola contrattuale di deroga allora può essere così strutturata :
“ In deroga all’art 102 ottavo comma del TUIR ed all’art 2561 le quote di ammortamento dei beni affittati sono dedotte dal reddito dell’affittante, che assume l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili; restano a carico dell’affituario i soli interventi di piccola manutenzione”.
Attenzione: in questo caso l’affittuario non deve essere tenuto a reintegrare, al termine del rapporto, la perdita di valore subita dai beni strumentali ammortizzabili, come sarebbe previsto dal quarto comma dell’art 2561, altrimenti cadiamo in contraddizione!
In sintesi: chi sopporta l’onere di mantenimento dell’efficienza dei beni strumentali è il soggetto che può dedurre le quote di ammortamento.
Non è possibile una pattuizione diversa.