CASSAZIONE 04-09-2019, n. 22069
Ancora sul fondo patrimoniale.
Questa recentissima pronuncia della Suprema Corte fa il punto su alcune questioni dibattute (interesse della #famiglia, cosa si intende per famiglia, alienazione dei beni in presenza di figli minori) e aggiunge un’interessante approfondimento sul ruolo dei figli.
Andiamo ad analizzarla.
COSA SI INTENDE PER BISOGNI DELLA FAMIGLIA? ( Ricordiamo che il fondo protegge i beni solo per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).
Secondo la Cassazione “ bisogni della famiglia sono intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa.”
COSA SI INTENDE PER FAMIGLIA?
Sempre secondo la sentenza: “ la norma non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonchè, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti”
È VALIDA LA CLAUSOLA CHE ESCLUDE LA NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE IN PRESENZA DI FIGLI MINORI?
Sì, è valida, consentita dalla legge ( così anche Cass. n. 13622 del 4/6/2010).
I FIGLI POSSONO AGIRE IN GIUDIZIO SE RITENGONO LESI I LORO DIRITTI DAGLI ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI DAI GENITORI SUI BENI DEL FONDO?
Sì.
La sentenza ha affermato il principio secondo il quale “I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo.”.
E SE L’OPERAZIONE RISULTA DANNOSA?
Secondo la sentenza “la questione dell’utilità dell’operazione ….riguardando l’attuazione data al potere di disposizione attribuito con la clausola, non avrebbe potuto mai comportare la nullità della clausola (per la quale agiscono), ma un inadempimento da parte dei soggetti costituenti il fondo patrimoniale”.
Quindi attenzione: l’atto di costituzione del fondo può ben prevedere che i beni possano essere alienati, o ipotecati, con il solo consenso dei coniugi senza necessità di autorizzazione del giudice, pure in presenza di figli minori: ma questo non significa che i genitori possono agire senza limiti, perché resta il dovere di compiere atti, se relativi ai beni in fondo, nell’interesse della famiglia.