La legge di bilancio, al comma 759, prevede un aumento dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza.
Di cosa di tratta?
In caso di vendita di fabbricati e terreni, in alcuni casi si deve assoggettare ad imposta la plusvalenza, cioè la differenza tra prezzo di acquisto ( es . 100) e di successiva vendita ( es. 120).
Per i fabbricati è possibile evitare di riportare in denuncia dei redditi questa somma, pari a 20 nel nostro caso, se al momento dell’atto si versa al notaio una imposta sostitutiva.
Dal 1.1.20 l’aliquota di questa imposta sostitutiva passa al 26 per cento , quindi l’aumento scatta per le compravendite stipulare a partire dal prossimo anno.
Ma non sempre si deve pagare la plusvalenza in caso di vendita di un fabbricato.
Non si paga :
– se il fabbricato è stato acquistato oltre 5 anni prima
– Se il fabbricato, anche in caso di rivendita quinquennale , è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso (es l’ho comprato tre anni fa ed è stata la mia residenza per due anni); attenzione qui non si parla di agevolazioni prima casa, ma di residenza in quel fabbricato.
Naturalmente non si paga in caso di provenienza per atto non a titolo oneroso (successione, donazione).
Adesso bisogna valutare se rimane conveniente il pagamento dell’imposta sostitutiva: in caso di aliquote basse, potrebbe non esserlo più.